STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCI CLUB COLFOSCO ai sensi del comma 18 dell’art.90 della Legge 289/2002
TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE: ART. 1 E’ costituita con sede in viale degli alpini n. 15 in Colfosco (TV), un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c., denominata:
SCI CLUB COLFOSCO Associazione Sportiva Dilettantistica
TITOLO II – SCOPO: ART. 2 L’Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e l’organizzazione di attività sportive, in forma dilettantistica quali: sci alpino, sci nordico e snowboard; in generale di sport invernali connessi alle discipline contemplate dalla FISI. Le attività sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, atta a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni succitata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle suddette discipline.
ART. 3 L’Associazione è apolitica ed esclude lo scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti e/o suddivisi tra i soci, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, proventi dell’attività, nonché fondi, riserve o patrimonio dell’Associazione medesima.
ART. 4 L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall’elettività delle cariche Associative. L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le proprie attività sportive.
ART. 5 L’Associazione si atterrà alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti della F.I.S.I.. Si impegna ad accettare provvedimenti disciplinari che gli organi federali competenti dovessero eventualmente adottare a carico dell’Associazione, nonché ad accettare le decisioni che le stesse autorità federali dovessero prendere in vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
ART. 6 L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee federali di settore.
TITOLO III – DURATA: ART. 7 La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO IVA- SOCI AMMISSIONE: ART. 8 Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendono partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive, e che ne facciano richiesta in qualsiasi momento dell’anno. Previo versamento della quota associativa, che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, verrà rilasciata tessera nominativa con valenza analoga all’esercizio sociale (vedi art. 34), tale tessera annuale non puA? essere trasferita a terzi in nessun caso. Coloro i quali intendono far parte dell’Associazione devono mantenere una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta si intende a titolo esemplificativo e non limitativo un comportamento conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine morale in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’astensione da qualsiasi forma di illecito e da qualsivoglia esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio dell’Associazione e degli Organi Federali.
ART. 9 In caso di socio minorenne questo verrà rappresentato da chi ne esercita la potestà parentale, e lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne medesimo.
ART. 10 L’Associazione provvederà al tesseramento alla F.I.S.I. dei soci che svolgono attività sportive agonistiche, che partecipano alle competizioni inserite nei calendari federali e non altresì agli allenamenti preparatori alla pratica delle stesse.
DIRITTI DELL’ASSOCIATO: ART. 11 Il socio (maggiorenne) ha diritto a prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dall’Associazione con facoltà di voto singolo; gli viene riconosciuto il diritto di ricoprire tutte le cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art 8; può partecipare a tutte le iniziative sportive e culturali organizzate dall’Associazione.
DECADENZA: ART. 12 Il socio che si rendesse responsabile di azioni ritenute disonorevoli, che con la sua condotta arrecasse ostacolo e/o danno al buon andamento del sodalizio, potrà essere radiato mediante delibera assunta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo; successivamente tale delibera dovrà essere ratificata dall’Assemblea ordinaria che, previa convocazione del socio, procederà al contraddittorio con l’interessato ed all’esame degli addebiti. L’associato radiato non potrà essere riammesso e non avrà diritto a nessuna restituzione della quota associativa annuale nemmeno parziale. Tutti i diritti decaduti.
TITOLO V – ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEE: ART. 13L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’ Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
ART. 14 L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
ART. 15 L’assemblea ordinaria ha i seguenti obblighi: – approva il bilancio; – elegge le cariche sociali, ovvero i componenti del Consiglio Direttivo; – può istituire delle sezioni, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali; -delibera sugli argomenti gestionali attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione, riservati alla sua competenza per statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 16 L’assemblea straordinaria delibera su: – modifiche da apportare allo statuto speciale; – atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; – scioglimento e/o messa in liquidazione dell’Associazione stessa.
CONVOCAZIONE: ART. 17 L’assemblea sarà convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
ART. 18 L’assemblea ordinaria e/o straordinaria dovrà essere convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione, in caso di assemblea ordinaria, deve essere inviato agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo affissione nella bacheca dell’associazione; in caso di assemblea straordinaria, deve essere inviato agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo affissione nella bacheca dell’associazione.
ART. 19 La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
- almeno la metà più uno degli associati regolarmente iscritti che ne propongono
l’ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea
senza indugio e ritardo alcuno.
ART. 20 L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi il diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 21 L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 22 Nell’avviso di convocazione dell’assemblea verrà fissato il giorno e l’ora anche per la seconda convocazione; questa potrà aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima purché l’intervallo tra la prima e la seconda tornata sia almeno 1 (una) ora.
ART. 23 Sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Copia dei verbali delle assemblee e dei bilanci sono conservati presso la sede dell’Associazione e liberamente consultabili dagli associati.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: ART. 24 Possono intervenire all’assemblea (ordinaria e/o straordinaria) gli associati regolarmente tesserati almeno 8 giorni prima di quello fissato dall’assemblea e che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, tale atto dovrà essere allegato al verbale e conservato dall’Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il Delegante potrà farsi rappresentare solo dalla persona indicata nella delega. Non potranno essere delegati alla rappresentanza nè i componenti il Consiglio Direttivo nè i Revisori dei Conti ma solo un socio in possesso dei requisiti di cui sopra. Un socio non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe, in sostanza non potrà rappresentare più di 3 (tre) soci deleganti.
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA: ART. 25 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In presenza di due Vice Presidenti sarà, in prima battuta, il più anziano tra i due a presiedere. Il Presidente verrà assistito da un segretario designato dall’ assemblea. L’assemblea con funzione elettiva delle cariche sociali nominerà, oltre al segretario, due scrutatori che non dovranno essere scelti tra i soggetti candidati alle stesse. L’assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.
CONSIGLIO DIRETTIVO: ART. 26 L’amministrazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da un numero variabile con un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 25 (venticinque) componenti. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati all’assemblea che ne determinerà, di volta in volta, il numero. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio medesimo, atte a garantirne la massima pubblicità.
ART. 27 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza alcuna formalità. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in ordine alle domande di ammissione dei soci; redigere il rendiconto annuale consuntivo da sottoporre all’assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui ai precedenti art. 20 e 21 del presente statuto.
ART. 28 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza e/o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; in qualità di tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, la tenuta dei libri contabili, provvederà alle riscossioni e curerà i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
DIMISSIONI: ART. 29 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante in corso di esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione alla carica di consigliere. Ove non vi sia la possibilità di procedere per mancanza od impossibilità di individuare i candidati, il Consiglio continuerà carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
ART. 30 Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria nel più breve tempo possibile per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 31 Nel caso di impedimento a svolgere le proprie mansioni o di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno assunte automaticamente al Vice Presidente più anziano in carica, che a tutti gli effetti sarà il nuovo Presidente fino alla scadenza del mandato triennale. Si dovrà quindi procedere all’integrazione del numero dei Consiglieri, come evidenziato in precedenza dall’art. 29, e una volta ristabilito il numero si dovrà eleggere il Vice Presidente. Qualora non vi sia tale possibilità si procederà a nuove elezioni convocando l’assemblea ordinaria nel più breve termine possibile.
TITOLO VI – BILANCIO: ART. 32 Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto di esercizio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati; deve poi essere accompagnato da una breve relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento gestionale. In sede di assemblea ordinaria dei soci deve essere messa a disposizione una copia del bilancio per l’approvazione dello stesso.
ART. 33 I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
TITOLO VII – ESERCIZIO SOCIALE: ART. 34 L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il 1° OTTOBRE di ogni anno e termina il 30 SETTEMBRE dell’anno successivo.
TITOLO VIII – ORGANO DI CONTROLLO: ART. 35 L’assemblea dei soci ha facoltà, se ritenuto necessario, di nominare 3 revisori dei conti. Essi restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Hanno funzione di controllo sull’amministrazione dell’Associazione, vigilano sull’osservanza dello statuto, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale esaminandola periodicamente ed occasionalmente, a loro discrezione. Essi partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo. Per quanto alla sostituzione per dimissioni o impedimento di uno o più revisori, valgono le stesse modalità di cui ai precedenti art. 29 e 30.
TITOLO IX – CLAUSULA COMPROMISSORIA: ART. 36 Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno di esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.S.I..
TITOLO X – SCIOGLIMENTO: ART. 37 Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire con delibera di assemblea generale straordinaria validamente convocata e costituita con il quorum di cui all’art. 21. L’assemblea, all’atto di scioglimento, delibererà una volta che tutte le passività sociali siano state debitamente saldate, di devolvere l’eventuale residuo attivo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Colfosco, lì 06 Ottobre 2010